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Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
ACI LUCCA SERVICE S.R.L.
La società svolge a favore dell'Automobile Club Lucca le seguenti attività e/o servizi:
a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell’Automobile Club Lucca
b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Toscana, svolte nella sede;
b) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all’ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall’AC Lucca e da loro Società controllate e/o collegate, compresa l’attività sportiva/automobilistica con il conseguente rilascio delle tessere ACI Sport, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall’AC Lucca;
c) vendita di articoli e prodotti per l’automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell’ACI/AC Lucca;
d) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
e) gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo ex art.1.
Viene comunque fatta salva l’eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l'Ente intenda promuovere.
La società attualmente non possiede un proprio sito web, che è in fase di predisposizione
Onere complessivo gravante sul Bilancio AC Lucca
- 2015: € 260.000,00
- 2016: € 260.000,00
- 2017: € 250.000,00
- 2018: € 320.000,00
- 2019: € 310.000,00
- 2020: € 280.000,00
- 2021: € 250.000,00
- 2022: € 280.000,00
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
I rappresentanti dell'Automobile Club Lucca nella loro qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della società non percepiscono alcun compenso.
Rappresentati negli organi di governo
Risultati di bilancio
RISULTATI BILANCIO ULTIMI 3 ESERCIZI (in €)
- 2019: + € 3.098,06
- 2020: + € 15.568,00
- 2021: - € 28.844,00